RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA

Come ripartire le spese nei condominii con impianto centralizzato

Rivista Condominio Oggi

Associazione A.N.AMM.I.

a cura di  P.I. Roberto Colombo docente A.N.AMM.I e membro Commissione Tecnica 271

I l decreto legislativo 102, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio del 2014, ha recepito la direttiva europea sull’efficienza energetica EED 27/2012/UE. L’articolo 9 di tale decreto, oltre a rendere obbligatoria la contabilizzazione individuale del calore, impone l’uso della norma tecnica UNI 10200 quale metodo di riparto per le spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria in condominii dotati di riscaldamento centralizzato o allacciamento a una rete di teleriscaldamento.

La versione della norma attualmente in vigore è la UNI 10200:2015, ma negli ultimi mesi il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ha predisposto un aggiornamento che corregge alcune imprecisioni e affronta determinate casistiche precedentemente non considerate. Dopo aver superato la fase di inchiesta interna al CTI, tale aggiornamento in data 14/04/2016 è stato posto in inchiesta pubblica dall’ente normatore italiano, l’UNI. Il progetto è denominato “E0208F600 - Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria” (il documento è disponibile sul sito dell’UNI). Una campagna informativa scarna e difficilmente comprensibile ai non addetti ai lavori ha generato non poca confusione, pertanto è utile fare chiarezza sullo stato della situazione attuale. Andiamo con ordine. a) La UNI 10200:2015 è tuttora in vigore come da articolo 9 del D.lgs. 102/14, pertanto nulla è cambiato in merito al metodo di riparto delle spese di riscaldamento e ACS (Acqua Calda Sanitaria). b) La bozza di revisione 2016, elaborata dal CTI, è attualmente nella fase di inchiesta pubblica per un periodo pari a due mesi. c) I termini della questione non sono quelli erroneamente circolati su qualche sito internet: non vi è alcuna ipotesi di abolizione della UNI 10200. Le norme tecniche esistono in moltissimi settori e continueranno ad esistere.

Potrebbe invece succedere che nel prossimo decreto correttivo del 102/14, richiesto dalla procedura di infrazione aperta dalla UE, venga omesso il riferimento esplicito alla 10200, riportandola quindi al rango di norma volontaria. Se ciò dovesse accadere, ai singoli condominii sarà demandata la decisione se applicarla o, in alternativa, utilizzare un metodo di riparto differente approvato dall’assemblea. In generale, comunque, i pareri di professionisti e legali tendono a convenire sul fatto che, seppur ampiamente migliorabile (e si spera che l’inchiesta pubblica dia buoni risultati), una norma emanata dall’ente di standardizzazione italiano rappresenti sempre un punto di riferimento importante, sia per i tecnici che dovranno supportare l’amministratore di condominio sia per dirimere eventuali contenziosi futuri. È importante rilevare che anche la bozza di revisione 10200:2016, nella formulazione portata in inchiesta pubblica, non muta il principio di fondo secondo cui la ripartizione del consumo involontario debba essere eseguita utilizzando i millesimi di fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari.

Tale revisione si propone invece di intervenire su altre questioni che non erano state affrontate o non erano state sufficientemente dettagliate nella precedente versione 2015, tra le quali ad esempio: il calcolo del consumo involontario come frazione non del consumo ideale bensì dell’energia prodotta, cioè erogata dalla centrale e immessa in rete; il fattore d’uso, cioè il grado di occupazione degli edifici, al fine di trovare il giusto compromesso tra consumo volontario e involontario in condominii non pienamente abitati; alcune considerazioni sul principio da utilizzare per considerare gli eventuali tubi montanti correnti a vista negli appartamenti.

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