RIPARTIZIONE SPESE CONSUMO ACQUA:

il contatore è d’obbligo

Rivista Condominio Oggi

Associazione A.N.AMM.I.

 

a cura di Roberta Odoardi

In tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione spese consumo acqua condominiale, in mancanza di contatori installati in ogni singola unità immobiliare,va effettuata, ai sensi dell’art. 1123 c.c., comma 1,in base ai valori millesimali delle singole proprietà. In tal senso, con pronuncia n. 17557/14, la Cassazione ha ritenuto illegittima la delibera assembleare assunta a maggioranza da un condominio

di Milano, che in assenza di un regolamento condominiale ripartiva le spese per l’acqua potabile in proporzione al numero degli occupanti delle unità immobiliari, con esonero di quelle risultanti disabitate e ha dichiarato la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione alla suddivisione delle spese ex art. 1123 c.c., non essendo consentito il riparto delle spese in base al numero dei consumatori appartenenti al nucleo familiare. Il principio generale è, infatti, che le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite, preferibilmente, in base all’effettivo consumo, se rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche (ad es. mediante l’installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi). Il legislatore, è risaputo, guarda con favore l’istallazione in ogni unità immobiliare di un contatore per permetterne la lettura e addebitarne i costi effettivi, e quando ciò non è prevista, la ripartizione delle spese va effettuata ai sensi dell’ art. 1123, 1° comma, c.c., in base a valori millesimali delle singole proprietà. Infatti, nel caso in cui le unità immobiliari non siano dotate di contatori, la previsione di cui all’art. 1123 c.c. non ammette, salvo diversa convenzione fra le parti, che il costo relativo all’erogazione dell’acqua sia suddiviso, con una delibera assunta a maggioranza, in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell’anno. Infatti, solo un regolamento di natura contrattuale potrebbe prevedere un principio del genere. L’art. 1123 c.c. succitato, al 1° comma, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condòmini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l’onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare. Il 2° comma, a sua volta, stabilisce che, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Ci si riferisce, quindi, ad un godimento potenziale, nascente da un’obbligazione propter rem conseguenza del diritto di comproprietà, che il condomino può ricavare da detto servizio comune. La circostanza, quindi, che un condomino non faccia uso di un servizio o di una parte comune, non esonera lo stesso dall’obbligo di contribuzione nella spesa, atteso che, seppur disabitata, l’acqua in una unità immobiliare può essere utilizzata, comunque (es. per annaffiamento delle piante o per pulizie, seppur saltuarie). Deve anche considerarsi che la parte della tariffa per la fornitura dell’acqua potabile rappresentata dal minimo garantito quale quota fissa per la disponibilità del servizio da parte del gestore, viene parametrata sul numero delle unità immobiliari domestiche facenti parte del condominio, indipendentemente dall’effettivo consumo. D’altra parte, stabilire il costo dell’erogazione dell’acqua in base al numero delle persone che riRIPARTIZIONE SPESE CONSUMO ACQUA: il contatore è d’obbligo di Roberta Odoardi Condomini Oggi 4 siedono in ogni unità a b i t a t i v a , rappresenterebbe, per l’amministratore, un’attività di vigilanza e di controllo sull’effettiva composizione dei nuclei familiari che, senz’altro, esubera dalle attribuzioni dello stesso. In questo caso, se l’ente erogatore applichi una tariffa “agevolata”, il relativo risparmio deve essere applicato percentualmente a tutti i condòmini, a prescindere dalla fascia di consumo individuale. Per comprendere, quindi, come suddividere le spese della bolletta acqua in mancanza di dettami regolamentari, è risolutivo il riferimento alla L. n. 36/94 il cui art. 5 recita “Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure …c ) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa”. Successivamente, e in attuazione della succitata legge n. 36/94, il D.P.C.M. n. 62/96 al paragrafo 8.2.8 “Misurazione” prescrive che “La misurazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. n. 854/82, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l’installazione i contatori a norma. In relazione a quanto disposto dall’art. 5 L. n. 36/94, dove attualmente la consegna e misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. E’ fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l’opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso”. Più recentemente, il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”, all’art. 146 “Risparmio idrico” prescrive che “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi e in particolare a: … f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano”. Quest’ultima normativa, ispirandosi ad un criterio di equità nella ripartizione delle spese consumo d’acqua, prevede la necessità d'installare un contatore per ogni singola unità immobiliare, al fine proprio di calcolare i consumi rilevati dal contatore generale, e ripartire internamente al condominio i consumi effettivi dei singoli condòmini. Essendo l’installazione dei predetti contatori individuali un obbligo, ogni condomino può, dunque, imporre, a tutti gli altri condòmini, l’istallazione dei medesimi, se non amichevolmente, in assemblea, anche a mezzo di ordinanza del Giudice di Pace competente nella materia.

D.ssa Roberta Odoardi socio A.N.AMM.I. n. 1949

 

 

 

 

 

 

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Commenti: 2
  • #1

    camillo (sabato, 05 maggio 2018 16:10)

    Spett./ Dott.ssa, la Soc. addatta alle letture dei contatori acqua individuali, nel rappresentare le "BOLLETTE INDIVIDUALI" riporta una voce con dicitura "DIFFERENZA QUSDRATURA" alla quale corrisponde sempre una somma.
    Poiché a tale “quadratura” sono riferite le sotto diciture:

    1) Non contemporaneità tra lettura dell’ACEA sul proprio misuratore e dell’amm.re sui contatori individuali.
    2) Fatturazione a calcolo dell’ACEA di alcune bollette, le quali determinano un disallineamento rispetto ai consumi dei consumi individuali.
    3) Ridistribuzione dell’acqua lungo la colonna montante e la rete idrica del condominio.
    4) Presenza di utenze assenti o di contatori rotti o mal funzionanti.

    Ritengo che tali quattro punti, siano libere e fantasiose modalità di attribuzione non dovute individualmente, si noti in particolare modo il 1° il 3° e il 4° punto.

    Tra l’altro questa voce viene riportata nella colonna N° 7 del Prospetto Generale, determinata come “spese comuni”, Se tali spese si ritengono “comuni”, andrebbero suddivise in ragione di millesimi e non in propozione ai consumi ,che ne dice Lei?.Mi può dare lumi come dovrebbero essere suddivise tali spese?.
    Ringraziandola anticipatamente le invio cordiali saluti. E-Mail: camillobalducci@tiscali.it

  • #2

    claudio (venerdì, 17 gennaio 2020 16:26)

    Contatori acqua fredda: Premetto che il condominio è stato costruito con i contatori in ogni singolo appartamento; Qualche condomino la tolto per posizionare la cucina. L' amministratore: Dice che nei condominii privi di contatori in ogni singolo appartamento il riparto dell'acqua deve essere addebitata in base ai millessimi di proprietà.
    L'assemblea dovrà deliberare in maggioranza semplice negli appartamenti i contatori: Diversamente il riparto verrà conteggiato come sopra indicato. la sua interpretazione è giusta?