DIRITTO DI ACCESSO ALL'ANAGRAFE CONDOMINALE DEL CREDITORE?

Sì, ma solo per i crediti “imprevisti”

Rivista Condominio Oggi

Associazione A.N.AMM.I.

a cura dell’Ufficio Legale A.N.AMM.I.

L’ordinanza del Tribunale di Monza n. 3717 del 03/06/2015, conferma che il creditore condominiale ha diritto di accedere all’anagrafe del condominio per tutelare le proprie ragioni e i propri interessi. Il Tribunale in questione si è espresso accogliendo integralmente la pretesa del creditore, con specifico riferimento al solo caso del credito imprevisto, ossia quello ancora non sottoposto ad approvazione dell’assemblea. In altre parole la decisione dell’Autorità opera una netta distinzione tra il credito già deliberato dall’assemblea, da quello invece ancora non approvato. Per il primo trova perfetta applicazione il principio secondo cui il creditore non soddisfatto deve preventivamente escutere il condomino moroso e, dunque, è imposto all’amministratore solo l’obbligo di consegnargli il nominativo di questi; per il secondo, tutti i condòmini sono di fatto tenuti a pagare il credito pro quota millesimale, non sussistendo in tal caso la sussidiarietà di cui all’articolo 63, comma 2 disp. att. c.c.